DIOCESI di POZZUOLI

 

STATUTO

del  Centro Educativo Diocesano “Regina Pacis”

 

Art. 1

§1. Il Centro educativo diocesano “Regina Pacis”, di seguito CED, è canonicamente eretto in Fondazione di religione con personalità giuridica per Decreto del Vescovo di Pozzuoli n. 26 del diciannove marzo 2013.

§2. La sede è in Quarto (Napoli - Italia), Via Plinio il Vecchio n. 14/a.

§3. La Pia Fondazione ha durata illimitata, a meno che il Vescovo per gravi e comprovati motivi, con il voto favorevole del Consiglio per gli Affari Economici (can. 1305), del Collegio dei consultori e, sentito il parere del Consiglio presbiterale, non provveda alla sua estinzione.

§4. Il legale rappresentante del CED richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nell'ordinamento italiano quale Ente ecclesiastico, ai sensi degli accordi intervenuti tra la Santa Sede e l'Italia.

 

Art.2

Il CED ha come finalità il servizio alla Chiesa che si traduce in un duplice scopo:

  • promuovere l’evangelizzazione e la catechesi attraverso la formazione religiosa, catechetica, psicopedagogica e metodologica di tutti coloro che sono impegnati a vario titolo nell’educazione cristiana (educatori, catechisti, animatori d’oratorio, insegnanti, ecc.) al fine di rendere il loro servizio ecclesiale competente ed efficace;
  • porre dei segni concreti di carità ecclesiale ed educativa attraverso strutture e progetti orientati all’accoglienza dei minori e/o dei giovani in situazioni difficili, alla prevenzione del disagio e della devianza giovanile, alla promozione del benessere spirituale, fisico e psicologico dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.

Per conseguire i propri fini il CED si avvale dell'opera di sacerdoti, religiosi, religiose e laici, a ciò incaricati direttamente dal Direttore del CED previa approvazione del Vescovo attraverso una nomina scritta e conservata nell’archivio del Centro.

 

Art. 3

§1. Le finalità del CED si raggiungono, in particolare, attraverso:

  • la promozione e l’attuazione di iniziative formative e/o catechetiche per educatori orientate ad accrescerne le competenze e l’efficacia metodologica;
  • la promozione e l’attuazione di iniziative volte a fornire agli educatori gli strumenti pedagogici e psicologici per una comunicazione efficace;
  • la preparazione di materiale educativo e pastorale (cartaceo, video, multimediale) per la formazione e la catechesi da attuarsi avvalendosi anche di una possibile attività editoriale;
  • il servizio di progettazione, tutoraggio e consulenza educativa e pastorale per Parrocchie, Associazioni, Movimenti ed altri Enti o Organizzazioni impegnati in attività educative;
  • l’accoglienza residenziale o semiresidenziale di minori e giovani in situazioni di disagio o di devianza;
  • l’accompagnamento e il tutoraggio educativo di minori e giovani in situazioni di disagio o di devianza;
  • l’accompagnamento e il tutoraggio educativo delle famiglie di minori e giovani in situazioni di disagio o di devianza;
  • l’accompagnamento psicologico e/o di counselling per minori e giovani;
  • l’accompagnamento psicologico e di counselling per genitori e famiglie con problematiche inerenti l’educazione e la genitorialità;
  • la promozione di eventi e percorsi educativi preventivi in zone ad alto rischio di disagio e di devianza;
  • la promozione di appositi percorsi formativi per educatori che lavorano in zone ad alto rischio di disagio e di devianza;
  • il servizio di accompagnamento educativo e di sostegno alla genitorialità;
  • la promozione e l’accompagnamento degli oratori parrocchiali e delle altre iniziative finalizzate all’educazione e alla catechesi dei ragazzi;
  • la promozione e l’attuazione di attività educative e formative a carattere preventivo;
  • la promozione e l’attuazione di attività educative e formative a carattere catechetico.

§ 2. Per conseguire le suddette finalità la Fondazione potrà anche promuovere e sostenere la costituzione di Associazioni coordinate dedite in modo specifico a particolari scopi di cui all’Art. 3, nonché la stesura di protocolli di intesa e collaborazione con Associazioni già esistenti.

 

PATRIMONIO

Art. 4

 Il patrimonio iniziale del CED è costituito dai beni immobili già menzionati nel Decreto di erezione N. 26 del 19 marzo 2013 e rappresentati dal complesso immobiliare ove il Centro esercita la sua attività, sito in Quarto (Napoli), Via Plinio il Vecchio, 15.

 

Art. 5

§1. Il CED per conseguire i fini suoi propri raccoglie offerte, accetta sovvenzioni, contributi, donazioni ed eredità, con il consenso dell'Autorità Ecclesiastica competente nei casi previsti dal Diritto e in conformità alle leggi civili che riguardano tali eventualità.

§2. Il CED, inoltre, utilizza per autosostenersi, eventuali rendite provenienti dal proprio patrimonio.

 

ORGANI E CARICHE

Art.6

§1. Organi del CED sono il Consiglio di Coordinamento del Centro, il Direttore, il Vice Direttore.

§2. Organismi del CED sono l’Equipe di coordinamento dell’ambito formativo, l’Equipe di coordinamento dell’ambito caritativo, l’Economo, il Revisore dei Conti e il Consiglio per gli affari economici e giuridici.

 

GOVERNO

Art. 7

Consiglio di Coordinamento del Centro:

§1. Si riunisce almeno una volta l’anno con i seguenti scopi:

  1. delineare gli orientamenti formativi e caritativi del CED (annuali o pluriennali);
  2. individuare le attenzioni pastorali del Centro in conformità alle linee pastorali espresse dal Vescovo diocesano;
  3. approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

§2. Fanno parte del Consiglio di Coordinamento: il Vescovo Diocesano, il Vicario Generale, il Direttore del CED, il Vice Direttore del CED, il Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e la Catechesi, il Vicario Episcopale per la Carità, il Vicario Episcopale per la Cultura, l’Economo Diocesano, l’Economo del Centro, il parroco pro tempore della contigua parrocchia Maria Regina della Pace, il Revisore dei conti (senza diritto di voto) e in casi particolari un rappresentante dei religiosi/e impegnati a vario titolo nelle attività del Centro, consulenti, presbiteri o laici, invitati per motivi di rappresentanza o di competenza dal Direttore del Centro. Di norma è presieduto dal Vescovo o, in sua assenza, dal Direttore del CED, cui spetta il compito di convocarlo con almeno un mese di anticipo.

 

Art. 8

Direttore:

§1. È un presbitero diocesano nominato dal Vescovo a tempo indeterminato. È il legale rappresentante del CED con tutte le facoltà e responsabilità canoniche e civili che tale rappresentanza comporta.

§2. Ha il compito di coordinare le attività del Centro e di governarlo con senso di responsabilità avendo sempre presente la primaria vocazione di servizio alla Diocesi e al territorio, propria del medesimo. Convoca il Consiglio di Coordinamento del Centro, l’Equipe di coordinamento dell’ambito formativo, l’Equipe di coordinamento dell’ambito caritativo. Può nominare alcuni consulenti per il Consiglio di Coordinamento del Centro e per l’Equipe delle due aree di lavoro. Nomina e/o approva i responsabili dei progetti, dei servizi e delle attività proprie del Centro e può delegare alcuni per incarichi di rappresentanza. Per le questioni di maggior rilievo ha il dovere di consultarsi con l’Ordinario Diocesano o con un dei Vicari episcopali, a seconda del settore di competenza di quest’ultimo e del carattere di gravità della questione in oggetto, ricevendone preventiva autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

 

Art. 9

Vice Direttore:

§1. È nominato Direttore del CED, sentito il parere vincolante dell’Ordinario diocesano. Può appartenere sia al clero che al laicato. Nel caso si trattasse di un laico/a, tale scelta deve avvenire per motivazioni inerenti la sua competenza professionale e la sua comprovata fede.

§2. Ha il compito di coadiuvare il Direttore nelle sue mansioni di governo, di coordinamento e di gestione del CED e, in sua assenza, ne fa le veci. Il Direttore può affidargli, attraverso delega scritta, la gestione e il coordinamento di particolari progetti e attività del CED. In caso di assenza del Direttore, può rappresentare ufficialmente il CED ad eventi pubblici, assemblee e riunioni.

 

Art. 10

Equipe di coordinamento dell’ambito formativo:

§1. È l’organismo collegiale cui spetta, sotto la supervisione del Direttore del CED, il coordinamento delle diverse iniziative, progetti e attività inerenti l’ambito della formazione catechetica, metodologica e psicopedagogica degli educatori, dei catechisti, degli animatori e di tutti i soggetti ecclesiali e civili impegnati a vario titolo nelle attività educative.

§2. Ne sono membri di diritto: il Vice Direttore del CED, il Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione e la Catechesi, il Vicario Episcopale per la Cultura, il Direttore dell’Ufficio per la Catechesi e l’Evangelizzazione (o un suo delegato), il Responsabile dell’Ufficio per la Pastorale giovanile (o un suo delegato), il Responsabile del Servizio Diocesano per gli Oratori (o un suo delegato), il Responsabile dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica (o un suo delegato), il Responsabile dell’Ufficio della Pastorale per la Famiglia e per la Vita (o un suo delegato), i responsabili dei progetti, dei servizi e delle attività promosse dal Centro e inerenti l’ambito della formazione. Il Direttore del CED, cui spetta l’assunzione della responsabilità decisionale, può inserire nell’equipe, per motivi di rappresentanza o di competenza, membri di sua nomina.

Art. 11

Equipe di coordinamento dell’ambito caritativo:

§1. È l’organo collegiale cui spetta, sotto la supervisione del Direttore del CED, il coordinamento delle diverse iniziative, progetti e attività inerenti l’ambito della carità educativa intesa come servizio di accoglienza, ascolto, sostegno, accompagnamento psicologico, tutoraggio di minori e giovani in difficoltà.

§2.  Ne sono membri di diritto: il Vicario Episcopale per la Carità, il Direttore della Caritas Diocesana, il Parroco pro tempore della parrocchia Maria Regina della Pace, il Cappellano dell’Istituto Penale Minorile di Nisida, i responsabili dei progetti, dei servizi e delle attività promosse dal Centro e inerenti l’ambito della carità. Il Direttore del Centro, cui spetta l’assunzione della responsabilità decisionale, può inserire nell’equipe, per motivi di rappresentanza o di competenza, membri di sua nomina.

 

AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Economo, consiglio per gli affari economici e giuridici e revisore dei conti:

§1. L’Economo del CED è nominato dal Direttore del Centro, dopo aver sentito il parere vincolante del Vescovo. Ha il compito di coadiuvare il Direttore del CED coordinando tutto ciò che riguarda l’amministrazione economica del Centro.

L’Economo, sentito il parere vincolante del Direttore, può nominare all’interno del Consiglio per gli affari economici e giuridici un Segretario che lo aiuti nelle sue mansioni amministrative.

§2. Il Consiglio per gli affari economici e giuridici, nominato con mandato quinquennale dal Direttore del CED e composto da persone competenti e di provata onestà, ha il compito di consigliare e coadiuvare il Direttore e l’Economo del CED nelle decisioni economiche, amministrative e giuridiche, di preparare il bilancio preventivo e consuntivo.

§3. Il Revisore dei Conti è nominato dal Vescovo tra le persone dotate di adeguata professionalità e iscritte nel registro dei revisori contabili o nell’albo unico degli esperti contabili.

Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni; può essere riconfermato e partecipa alle riunioni del Consiglio di Coordinamento del CED senza diritto di voto.

Al Revisore dei Conti spetta:

  1. esaminare i bilanci e formulare in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. Egli interviene, di norma come invitato, alle sedute di Coordinamento;
  2. verificare il rispetto dello Statuto e delle leggi canoniche e civili da parte degli organi della Fondazione.

 

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

Art.13

Estinzione.

In caso di estinzione, per qualsiasi causa, del CED, il patrimonio ritornerà nella diretta proprietà e amministrazione della Diocesi di Pozzuoli che ne disporrà, senza nessun vincolo, secondo il giudizio insindacabile del Vescovo.

 

MODIFICHE STATUTARIE

Art.14

§1. Lo Statuto può essere modificato, previa autorizzazione del Vescovo, su richiesta del Direttore del CED e/o di un Vicario Episcopale e/o del Vicario Generale. Il Vescovo può modificare di sua iniziativa lo Statuto, dopo aver sentito il parere del Direttore del CED.

§2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto vengono richiamate le norme del Codice di Diritto Canonico e le leggi civili dello Stato Italiano concernenti gli enti ecclesiastici. Al presente Statuto il Direttore del CED, sentito il parere vincolante del Vescovo, può affiancare un Regolamento Interno.

 

Il presente statuto è allegato al Decreto n. 26 del 19 marzo 2013 e ne è parte integrante.

 

il cancelliere vescovile